La globalizzazione è in costante crescita e, con essa, i conflitti internazionali.
A seguito dell’aumento delle relazioni internazionali e degli scambi con l’estero, le questioni transfrontaliere acquistano ogni giorno maggiore rilevanza, soprattutto in materia civile e commerciale.
D’altro canto, dinanzi alla crescita esponenziale dei contenziosi giudiziari, le normative europee e internazionali hanno introdotto disposizioni volte a mediare tali conflitti, a promuoverne la risoluzione al di fuori delle aule di giustizia e a diffondere la cultura dell’accordo e della mediazione.
La Direttiva Europea 2008/52/CE ha previsto l’introduzione di tali strumenti negli Stati Membri dell’UE. In Spagna, il recepimento è avvenuto con la Ley Orgánica 1/2025, che ha previsto l’obbligatorietà del ricorso ai MASC (Meccanismi Alternativi di Soluzione delle Controversie, equivalenti agli ADR italiani) prima di intraprendere un’azione giudiziaria. Alcuni Paesi europei, come l’Italia, hanno fatto lo stesso, prevedendo il tentativo di mediazione preventiva come condizione di procedibilità per determinate domande giudiziarie. Altri, come il Portogallo, l’hanno previsto come meramente facoltativo.
Ebbene, come si applicano dette disposizioni nelle controversie internazionali? Cosa succede se una delle parti è italiana e l'altra è spagnola? In quali casi è obbligatorio ricorrere ai MASC o gli ADR prima di avviare un contenzioso transfrontaliero?
Vediamo di fare chiarezza su queste questioni.
ADR nelle controversie internazionali: quando si applicano
Per stabilire se i mezzi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla Spagna o dall'Italia si applichino o meno in una controversia internazionale, è necessario determinare quale sia il giudice competente a dirimere la lite.
A) Se il giudice competente è quello spagnolo:
Obbligatorietà dei MASC spagnoli: prima di presentare una domanda civile o commerciale dinanzi ai tribunali spagnoli, è obbligatorio esperire un MASC e darne prova nello stesso atto di citazione per ottenerne l’ammissibilità (art. 5 legge spagnola LO 1/2025).
Ciò vale anche se l’altra parte è italiana e risiede fuori dalla Spagna, purché:
- almeno una delle parti abbia domicilio in Spagna;
- l’attività negoziale si svolga in territorio spagnolo (articolo 3.1 LO 1/2025).
Sospensione dei termini: durante lo svolgimento del MASC, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza delle azioni giudiziarie (art. 7.1 LO 1/2025).
Eccezioni:
— materie escluse: non è obbligatorio ricorrere a un MASC, tra l’altro, in materia di lavoro, penale e concorsuale, nonché nelle controversie in cui una delle parti sia un ente pubblico, indipendentemente dall’ordine giurisdizionale competente (artt. 3.2 e 5.2-4 LO 1/2025).
— Procedimenti europei: dall’art. 5.3 della legge spagnola LO 1/2025 si desume che non è necessario ricorrere a un MASC per le domande esecutive, per presentare la richiesta di ingiunzione di pagamento nel procedimento monitorio europeo o per avviare un procedimento europeo per controversie di modesta entità.
— Naturalmente, non è richiesto neppure nei procedimenti di exequatur, la cui funzione non è risolvere il merito di una controversia, ma unicamente dare esecuzione in Spagna a una sentenza straniera, limitandosi a un controllo formale.
B) Se il giudice competente è quello italiano:
Applicazione della legge italiana: anche se una delle parti è spagnola, se la controversia deve essere decisa in Italia, si applica la normativa italiana in materia di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie.
In particolare, la legge italiana (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) prevede il tentativo di mediazione come condizione di procedibilità della domanda in un’ampia gamma di materie civili e commerciali (ossia: "condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, appalto, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura").
Eccezioni:
— la maggior parte delle giurisdizioni straniere rispetta la volontà e l’autonomia delle parti: qualora queste abbiano espressamente pattuito di ricorrere a un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie prima di iniziare una causa, oppure che, in caso di controversie, si applichi la legge spagnola o quella italiana, il giudice competente, in linea di principio, terrà conto di tale pattuizione.
Sospensione dei termini: secondo la normativa italiana, la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza, ma una sola volta (art. 8 decreto legislativo italiano 28/2010).

Riconoscimento ed esecuzione degli accordi di mediazione internazionali
A) All’interno dell’UE
Quando si parla di accordi extragiudiziali raggiunti all’interno dell’UE, si applicano i Regolamenti europei Bruxelles I (per i procedimenti avviati anteriormente al 10/01/2015) e Bruxelles I bis (per quelli avviati successivamente al 10/01/2015).
Tali regolamenti, a determinate condizioni, agevolano il riconoscimento e l’esecuzione diretta non solo delle sentenze straniere, ma anche dei lodi arbitrali, degli atti e dei documenti pubblici.
Inoltre, in materia di mediazione, e fatte salve eventuali intese bilaterali tra i Paesi interessati, la Direttiva 2008/52/CE stabilisce che gli Stati Membri possono negare efficacia esecutiva a un accordo raggiunto in un altro Stato solo quando:
- il suo contenuto sia contrario alla legge del Paese in cui se ne chiede l’esecuzione;
- non abbia efficacia esecutiva secondo la normativa di tale Paese.
In definitiva, per stabilire se l’accordo raggiunto mediante mediazione avrà o meno efficacia esecutiva in un altro Paese, occorre far riferimento alla legislazione di ciascuno Stato.
B) Fuori dall’UE
Quando si tratta invece di accordi transattivi privati raggiunti al di fuori dell’UE, si applicano le convenzioni e gli accordi internazionali.
Ad esempio, in materia commerciale può trovare applicazione la Convenzione delle Nazioni Unite sugli Accordi di Transazione Internazionali derivanti dalla Mediazione, firmata a Singapore il 7 agosto 2019 (“Convenzione di Singapore”).
Da segnalare anche la Legge Modello UNCITRAL sulla Mediazione Commerciale Internazionale e sugli Accordi di Transazione Internazionali derivanti dalla Mediazione (2018).
L’esecuzione degli accordi raggiunti in base a tali convenzioni può essere sottoposta a controlli più o meno rigorosi, a seconda della normativa di ciascuno Stato, poiché la loro formalizzazione non richiede l’intervento di un’autorità pubblica.
Gli accordi raggiunti mediante mezzi alternativi di risoluzione delle controversie stranieri possono essere riconosciuti ed eseguiti in Italia se rispettano i requisiti di legge e, se necessario, sono omologati dall’autorità giudiziaria.
Conclusione
L’applicazione dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie nei conflitti internazionali e il riconoscimento di accordi extragiudiziali raggiunti in un Paese estero sono temi particolarmente complessi, che comportano numerose difficoltà a seconda della legislazione di ciascun Paese coinvolto e della materia giuridica interessata, anche quando si tratta di due Paesi europei come Italia e Spagna.
Per tale ragione, e al fine di procedere nel modo corretto, è fondamentale rivolgersi a un avvocato spagnolo specializzato in diritto internazionale.